Condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
Ai sensi dell'Art. 6 del D.LGS 111/95 i clienti hanno
diritto di ricevere copia del contratto di compravendita
del pacchetto turistico dall' Agenzia di viaggi.
1) PREMESSA, NOZIONE DI
PACCHETTO TURISTICO
Ai
sensi dell' art. 2 n.1 decreto legislativo n.111del
17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici
non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis)..... che costituiscano parte significativa
del "pacchetto turistico" .
2) FONTI
LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai
programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di
un pacchetto turistico, e' regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle clausole e
comunicazioni contenute nella documentazione di viaggio
consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia da
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che
estero, sara' altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxselles il 23.4.1970, nonchè dal
sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3)
PRENOTAZIONI
- La domanda di
prenotazione dovra' essere redatta su apposito
modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente. L'accettazione
delle prenotazioni e' subordinata alla
disponibilita' dei posti e si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l'Organizzazione inviera' conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente
eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
- Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall'Organizzazione in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legsl.
111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4)
PAGAMENTI
- All'atto della
prenotazione dovra' essere versato, a titolo di
acconto, il 25% della quota comprensiva del viaggio,
mentre il saldo dovra' essere versato almeno 20
giorni prima dell'inizio della partenza oppure in
concomitanza con la prenotazione, se questa e'
effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza.
- Il mancato
incasso da parte dell'Organizzatore del saldo del
viaggio alle date stabilite, costituisce clausola
risolutiva espressa del contratto, tale da
determinare la risoluzione di diritto.
5)
PREZZO
Il prezzo
del pacchetto turistico e' determinato nel contratto.
Esso potra' essere aumentato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in proporzione alla variazione
di:
- costi di
trasporto, incluso il costo di carburante;
- diritti e tasse
su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti eccetera;
- tassi di cambio
applicati al pacchetto in questione.
6)
RECESSO DEL CONSUMATORE
Il cliente
puo' recedere dal contratto, senza pagare il
corrispettivo del recesso di cui infra, nei seguenti
casi:
- aumento del
prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10%;
- modifica
significativa di altro elemento essenziale del
contratto (per tale intendendosi qualunque
variazione su elementi oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato)
proposta dall'Organizzazione dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza, e non
espressamente accettata dal cliente. Nei casi di cui
a precedente comma, il cliente ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di
un altro pacchetto turistico fra quelli proposti
dall'Organizzatore di importo equivalente, o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo,
ovvero di importo inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
- alla restituzione
della sola parte di prezzo gia' corrisposta e
materialmente incassata dall'Organizzatore. Tale
restituzione sara' effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
- Infine il
passeggero puo' informare dell'esito del proprio
reclamo:
Il cliente dovra' dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso di cui al 1¡comma. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore
si intende accettata. Al cliente che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori dei casi
elencati ai precedenti commi del presente articolo,
saranno addebitati al titolo di penale,
indipendentemente dal pagamento dell'accordo
previsto all'art. 4, 1¡comma, i premi assicurativi e
le seguenti percentuali della quota di
partecipazione, calcolate in base a quanti giorni
prima dell'inizio del viaggio e' avvenuto
l'annullamento (il calcolo dei giorni non include
quello del recesso, la cui comunicazione deve
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello
d'inizio del viaggio):
- da 59 a 30 gg 10%
per tutti i viaggi e i soggiorni
- da 29 a 15 gg 20%
per tutti i viaggi con autopullman e aerei
noleggiati (voli noleggiati e per i viaggi
intercontinentali, le crociere, i soggiorni in
appartamento ed i viaggi con traghetti;
10% per tutti gli altri viaggi
- da 14 a 9 gg 50%
per tutti i viaggi e soggiorni
- da 8 a 4 gg 80%
per tutti i viaggi e i soggiorni
- da 3 a 0 gg 100%
per tutti i viaggi e i soggiorni
60% per viaggi con voli di linea
N.B: le medesime somme
dovranno essere corrisposte da chi non potesse non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarita' dei previsti documenti personali di
espatrio.
7)
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
- Nell' ipotesi in
cui, prima della partenza, l'Organizzatore comunichi
la propria impossibilita' di fornire i servizi
oggetto del pacchetto turistico, il cliente potra'
esercitare alternativamente i diritti di cui al
secondo comma del precedente art. 6 e nelle
modalita' di cui al successivo 3¡ comma, sempre che
l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso
imputabile.
- Il cliente puo'
esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo.
- L'Organizzatore
che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.,
restituira' al cliente il doppio di quanto
effettivamente pagato dal cliente e materialmente
incassato dall'Organizzatore, a meno che il recesso
dell'Organizzatore dipenda da una delle ipotesi
previste dagli artt. 12 e 13 d.Lgs. 111/95 (forza
maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento
numerico minimo dei partecipanti) e dalla mancata
accettazione da parte del cliente delle eventuali
alternative di pacchetto turistico offerte
dall'Organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.
Lgs. 111/95).
- La somma oggetto
della restituzione non sara' mai superiore al doppio
degli importi di cui il cliente sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dal precedente art.
6, 4° comma.
8)
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA
- Qualsiasi
modifica significativa da parte dell'Organizzatore,
del pacchetto o di un suo elemento essenziale e'
sottoposta all'accettazione del cliente.
- Le modifiche
richieste dal cliente a prenotazioni gia' accettate,
non obbligano l'Organizzatore nei casi in cui non
possono essere soddisfatte. In ogni caso la
richiesta di modifica comporta per il cliente
l'addebito fisso di lit. 30.000 per pratica per
modifiche relative a: aeroporto di partenza,
trattamento alberghiero, complesso alberghiero,
diminuzione durata soggiorno, noleggi servizi vari,
data di partenza (stesso weekend o data
antecedente), alle quali si aggiungono, per sole
modifiche di destinazione (complesso alberghiero per
combinazioni di solo soggiorno) e data di partenza:
da 29 a 15 gg 5% Q.P. - da 14 a 9 gg 10% Q.P. - da 8
a 4 gg 30% Q.P. - da 3 a 0 gg 60% Q.P.*
* Per modifiche di destinazione o complesso
alberghiero e per quelle di data di partenza
relative ai viaggi di durata superiore ai 13 gg. o
effettuati con voli di linea, 50% della quota di
partecipazione (80% nel caso di variazioni di data
partenza per combinazioni di solo soggiorno).
NOTA
- la
diminuzione del n. dei passeggeri all'interno di
una pratica e' da intendersi come "annullamento
parziale" (vedi quindi il punto 6 Recesso).
- per
"destinazione" si intende lo stato, con
l'eccezione della Spagna, delle Canarie, Baleari
e la Spagna Continentale sono considerate
destinazioni differenti.
- in caso di
piu' modifiche richieste contemporaneamente, non
vengono cumulate le spese corrispondenti, ma
viene applicata quella di importo piu' alto.
9)
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Qualora,
dopo la partenza, l'Organizzatore nell'impossibilita' di
fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio
del cliente una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovra' predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del cliente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall'Organizzatore venga rifiutata dal cliente per serie
e giustificate ragioni, l'Organizzatore dovra' fornire,
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilita' dei mezzi
e dei posti reperibili e risarcire nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
10)
SOLUZIONI
Il cliente
rinunciatario puo' farsi sostituire da altra persona a
condizione che:
- abbia provveduto
ad informare l'Organizzatore almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza,
comunicando contestualmente le generalita' del
cessionario;
- non ostino alla
sostituzione situazioni attinenti al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione
alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali
da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da
parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
- il soggetto
subentrante rimborsi l'Organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura che gli verra' quantificata all'atto della
comunicazione della cessione ovvero preventivamente
a seguito di una specifica richiesta. Sara' inoltre
solidalmente responsabile con il cessionario per il
pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi
di cui al comma 3 del presente articolo.
11)
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante
l'effettuazione del viaggi i partecipanti dovranno
essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le indicazioni fornite loro
dall'Organizzatore o dai suoi preposti, nonchè ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno tenuti a rispondere di tutti i
danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza in corso di viaggio. Il cliente e'
tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed e'
responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente potra'
richiedere per iscritto all'Organizzatore, all'atto
della prenotazione, particolari servizi aggiuntivi o
alternativi che saranno oggetto di accordi specifici,
sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12)
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
classificazione degli alberghi stabilita da Alpitur
S.p.A. in base ai suoi criteri di valutazione dei
requisiti di idoneita' puo' non corrispondere, in alcuni
casi, alla classificazione fatta dagli Enti Turistici
Governativi o dagli alberghi stessi. Per quei paesi ove
esista una classificazione ufficiale, la stessa e'
comunque riportata in una tabella comparativa nelle
pagine introduttive o accanto al testo descrittivo
dell'albergo.
13) REGIME DI
RESPONSABILITA'
L'Organizzatore risponde ai danni arrecati al
consumatore a motivo dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate in proprio che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento e'
derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da fatto
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall' Organizzazione del viaggio, ma e' responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualita' di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilita' previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.
14)
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il
risarcimento dovuto dall'Organizzatore per danni alla
persona non puo' in ogni caso essere superiore alle
indennita' risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato le responsabilita', sia
a titolo contrattuale che extra contrattuale: e
precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul
trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja
nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla
responsabilita' degli albergatori, nel testo di cui agli
artt. 1783 e seguenti c.c; la Convenzione di Bruxselles
del 1970 (CCV) sulla responsabilita' dell'Organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da
quelli della persona non puo' superare l'importo di
"5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro dannoÓ
previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
15) OBBLIGO DI
ASSISTENZA
L'
Organizzatore e' tenuto a prestare le misure di
assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L'Organizzatore non e' responsabile nei
confronti del cliente per l'inadempimento da parte del
venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
16)
RECLAMI E DENUNCE
Il cliente,
ai sensi dell'art.19 n. 2 d. Lgs. 111/95, deve
denunciare per iscritto sotto forma di reclamo,
all'Organizzatore le difformita' ed i vizi del pacchetto
turistico, nonchè le inadempienze della sua
organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro
verificarsi o, se non immediatamente possibili, entro e
non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto
rientro presso la localita' di partenza. Qualora i
reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve prestare al
cliente l'assistenza richiesta dal precedente art. 15 al
fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel caso
di reclamo presentato al termine dei servizi,
l'Organizzatore garantira' in ogni caso una sollecita
risposta.
17)
ASSICURAZIONI
I Tour Operator menzionati
sono coperti da polizze assicurative inerenti le
assistenze alla persona, il bagaglio, le spese mediche,
l'annullamento e la modifica. Per ulteriori dettagli
sulle Compagnie Assicuratrici utilizzate, vedere i
rispettivi cataloghi della stagione 2001. Se non
espressamente comprese nel prezzo, e' possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell'Organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative integrative contro le
spese derivanti dall'annullamento del pacchetto,
infortuni, rimpatrio e bagagli, qualora non gia'
espressamente conglobate nella quota di partecipazione.
18) FONDO DI
GARANZIA
E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo nazionale di Garanzia cui il
consumatore puo' rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr.
Legisl.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
- rimborso del
prezzo versato;
- suo rimpatrio nel
caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresi'
fornire un'immediata disponibilita' economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le
modalita' di intervento del Fondo sono stabilite con
decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 21 n. 5 decr. Legisl. n. 111/95.
ADDENDUM: condizioni generali di contratto di
vendita di singoli servizi turistici
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I
contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fatti specie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione.
B) CONDIZIONI
DI CONTRATTO
A
tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3,
1¡ comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art.
10; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (vendite,
soggiorno, ecc.).
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